Normativa Legge
Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa. (16G00258)
(GU n. 304 del 30-12-2016)
Vigente al: 14-1-2017
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente delle Repubblica
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalita’
- La
presente legge reca norme per il sostegno e la promozione della
coltivazione e della filiera della canapa (Cannabis sativa L.), quale
coltura in grado di contribuire alla riduzione dell’impatto ambientale
in agricoltura, alla riduzione del consumo dei suoli e della
desertificazione e alla perdita di biodiversita’, nonche’ come coltura
da impiegare quale possibile sostituto di colture eccedentarie e come
coltura da rotazione.
- La
presente legge si applica alle coltivazioni di canapa delle varieta’
ammesse iscritte nel Catalogo comune delle varieta’ delle specie di
piante agricole, ai sensi dell’articolo 17 della direttiva 2002/53/CE
del Consiglio, del 13 giugno 2002, le quali non rientrano nell’ambito di
applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione
dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
- Il sostegno e la promozione riguardano la coltura della canapa finalizzata:
a) alla coltivazione e alla trasformazione;
b) all’incentivazione
dell’impiego e del consumo finale di semilavorati di canapa provenienti
da filiere prioritariamente locali;
c) allo sviluppo di filiere
territoriali integrate che valorizzino i risultati della ricerca e
perseguano l’integrazione locale e la reale sostenibilita’ economica e
ambientale;
d) alla produzione di alimenti,
cosmetici, materie prime biodegradabili e semilavorati innovativi per le
industrie di diversi settori;
e) alla realizzazione di opere di bioingegneria, bonifica dei terreni, attivita’ didattiche e di ricerca.
Art. 2
Liceita’ della coltivazione
- La coltivazione delle varieta’ di canapa di cui all’articolo 1, comma 2, e’ consentita senza necessita’ di autorizzazione.
- Dalla
canapa coltivata ai sensi del comma 1 e’ possibile ottenere:a) alimenti
e cosmetici prodotti esclusivamente nel rispetto delle discipline dei
rispettivi settori;
b) semilavorati, quali fibra,
canapulo, polveri, cippato, oli o carburanti, per forniture alle
industrie e alle attivita’ artigianali di diversi settori, compreso
quello energetico;
c) materiale destinato alla pratica del sovescio;
d) materiale organico destinato ai lavori di bioingegneria o prodotti utili per la bioedilizia;
e) materiale finalizzato alla fitodepurazione per la bonifica di siti inquinati;
f) coltivazioni dedicate alle attivita’ didattiche e dimostrative nonche’ di ricerca da parte di istituti pubblici o privati;
g) coltivazioni destinate al florovivaismo. - L’uso
della canapa come biomassa ai fini energetici di cui alla lettera b)
del comma 2 e’ consentito esclusivamente per l’autoproduzione energetica
aziendale, nei limiti e alle condizioni previste dall’allegato X alla
parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni.
Art. 3
Obblighi del coltivatore
- Il
coltivatore ha l’obbligo della conservazione dei cartellini della
semente acquistata per un periodo non inferiore a dodici mesi.
Ha altresi’ l’obbligo di conservare le fatture di acquisto della semente per il periodo previsto dalla normativa vigente.
Art. 4
Controlli e sanzioni
- Il
Corpo forestale dello Stato e’ autorizzato a effettuare i necessari
controlli, compresi i prelevamenti e le analisi di laboratorio, sulle
coltivazioni di canapa, fatto salvo ogni altro tipo di controllo da
parte degli organi di polizia giudiziaria eseguito su segnalazione e nel
corso dello svolgimento di attivita’ giudiziarie.
- Il
soggetto di cui al comma 1 svolge i controlli a campione secondo la
percentuale annua prevista dalla vigente normativa europea e nel
rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 1 e 2, del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
- Nel
caso di campionamento eseguito da parte del soggetto individuato dal
soggetto di cui al comma 1, le modalita’ di prelevamento, conservazione e
analisi dei campioni provenienti da colture in pieno campo, ai fini
della determinazione quantitativa del contenuto di tetraidrocannabinolo
(THC) delle varieta’ di canapa, sono quelle stabilite ai sensi della
vigente normativa dell’Unione europea e nazionale.
- Qualora
gli addetti ai controlli, ai sensi del comma 1 reputino necessario
effettuare i campionamenti con prelievo della coltura, sono tenuti a
eseguirli in presenza del coltivatore e a rilasciare un campione
prelevato in contraddittorio all’agricoltore stesso per eventuali
controverifiche.
- Qualora
all’esito del controllo il contenuto complessivo di THC della
coltivazione risulti superiore allo 0,2 per cento ed entro il limite
dello 0,6 per cento, nessuna responsabilita’ e’ posta a carico
dell’agricoltore che ha rispettato le prescrizioni di cui alla presente
legge.
- Gli
esami per il controllo del contenuto di THC delle coltivazioni devono
sempre riferirsi a medie tra campioni di piante, prelevati, conservati,
preparati e analizzati secondo il metodo prescritto dalla vigente
normativa dell’Unione europea e nazionale di recepimento.
- Il
sequestro o la distruzione delle coltivazioni di canapa impiantate nel
rispetto delle disposizioni stabilite dalla presente legge possono
essere disposti dall’autorita’ giudiziaria solo qualora, a seguito di un
accertamento effettuato secondo il metodo di cui al comma 3, risulti
che il contenuto di THC nella coltivazione e’ superiore allo 0,6 per
cento. Nel caso di cui al presente comma e’ esclusa la responsabilita’
dell’agricoltore.
Art. 5
Limiti di THC negli alimenti
- Con
decreto del Ministro della salute, da adottare entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i livelli
massimi di residui di THC ammessi negli alimenti.
Art. 6
Incentivi per la filiera della canapa
- Il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,
compatibilmente con la normativa europea in materia di aiuti di Stato,
destina annualmente una quota delle risorse disponibili a valere sui
piani nazionali di settore di propria competenza, nel limite massimo di
700.000 euro, per favorire il miglioramento delle condizioni di
produzione e trasformazione nel settore della canapa.
- Una
quota delle risorse iscritte annualmente nello stato di previsione del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla base
dell’autorizzazione di spesa di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499,
puo’ essere destinata, con decreto del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, al finanziamento di progetti di ricerca
e sviluppo per la produzione e i processi di prima trasformazione della
canapa, finalizzati prioritariamente alla ricostituzione del patrimonio
genetico e all’individuazione di corretti processi di meccanizzazione.
Art. 7
Riproduzione della semente
- Gli
enti di ricerca pubblici, le universita’, le agenzie regionali per lo
sviluppo e l’innovazione, anche stipulando protocolli o convenzioni con
le associazioni culturali e i consorzi dedicati specificamente alla
canapicoltura, possono riprodurre per un anno la semente acquistata
certificata nell’anno precedente, utilizzandola per la realizzazione di
piccole produzioni di carattere dimostrativo, sperimentale o culturale,
previa comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali.
Art. 8
Sostegno delle attivita’ di formazione, di divulgazione e di innovazione
- Lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, negli
ambiti di rispettiva competenza, possono promuovere azioni di formazione
in favore di coloro che operano nella filiera della canapa e
diffondono, attraverso specifici canali informativi, la conoscenza delle
proprieta’ della canapa e dei suoi utilizzi nel campo agronomico,
agroindustriale, nutraceutico, della bioedilizia, della
biocomponentistica e del confezionamento.
Art. 9
Tutela del consumatore
- Il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali promuove il
riconoscimento di un sistema di qualita’ alimentare per i prodotti
derivati dalla canapa ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, lettere b)
o c), del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013.
Art. 10
Clausola di invarianza finanziaria
- All’attuazione
delle disposizioni della presente legge si provvede nell’ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
La presente legge, munita del sigillo
dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 2 dicembre 2016
MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Riferimenti normativi
La normativa di riferimento per quanto riguarda la produzione e la vendita di infiorescenze di cannabis light sono le seguenti:
- Circolare del Mipaaf e reg. ce n.1112 del 2009
- Legge 242 del 2 Dicembre 2016
- Circolare del Mipaaf del 23 maggio 2018